La Legge 30 dicembre 2024, n.207 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, ha portato alcune modifiche anche ai diversi bonus fiscali per interventi di recupero edilizio (ristrutturazione) e riqualificazione energetica, in termini sia di aliquote, che di interventi e di soggetti ammessi.
Cerchiamo di fare un riassunto e schematizzare quali sono quindi gli incentivi disponibili, relativamente a spese sostenute dal 1 gennaio 2025 (e fino al 31/12/2025, poi si cambia di nuovo).
Un bonus è un incentivo fiscale, rivolto a coloro che effettuano alcuni interventi di ristrutturazione (cd. Bonus Casa), che comportano un aumento dell’efficienza energetica (cd. Ecobonus),che migliorino le prestazioni sismiche (cd. Sismabonus), o per acquisto di mobili (cd. Bonus Mobili), in edifici o in singole unità immobiliari su cui abbiano un determinato diritto. Questo strumento incentivante consiste nella possibilità di detrarre dalla propria imposta sul reddito IRPEF (o dall’IRES nel caso di società) una certa percentuale della spesa dell’intervento, in maniera equamente distribuita in 10 anni: Bonus è anche definito quindi “credito di imposta”.
NOTA: Trattandosi di una detrazione fiscale, i Bonus sono uno strumento disposto dall’Agenzia delle Entrate, ma l’invio delle dichiarazioni Ecobonus e Sismabonus e i conseguenti controlli sono gestiti dall’ENEA, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.
Gli interventi ammessi a Bonus Casa sono tutti quegli interventi di recupero del patrimonio edilizio, effettuati su singole unità immobiliari o parti comuni di edifici residenziali, che rientrano nelle seguenti casistiche:
Sono ammessi anche interventi di manutenzione ordinaria effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
Per le definizioni delle casistiche degli interventi, il riferimento è l’art. 3 del DPR 380 del 6 giugno2001.
NOTA: un intervento in edilizia libera (per il quale non è obbligatoria la presenza di un titolo edilizio) potrebbe comunque rientrare nella casistica “manutenzione straordinaria”, perché le due definizioni non sono coincidenti, pur intersecandosi.
Persone fisiche, che sostengono le spese per ristrutturazione, che possiedono o detengono (sulla base di un titolo idoneo) l’immobile oggetto di intervento.
Quindi ai proprietari dell’edificio o dell’unità immobiliare, ma anche inquilini o familiari che vi risiedono, se hanno sostenuto, anche in parte, le spese per l’intervento
Fin qui, nessuna novità…
Il massimale di spesa agevolata per questo tipo di interventi è 96.000 € per unità immobiliare.
Per quanto riguarda l’aliquota di detrazione, è stata introdotta una distinzione:
- Per interventi su abitazioni principali
e spese sostenute da
titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile
-> aliquota di detrazione 50%
- Per tutti gli altri immobili residenziali, diversi da abitazioni principale
e / o spese sostenute da soggetti non titolari di diritti reali sull’immobile
-> aliquota di detrazione 36%
Riportiamo allora delle definizioni utili:
Abitazione principale = Immobile in cui il beneficiario dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Diritto reale di godimento = Facciamo prima a fare l’elenco dei diritti reali di godimento, che sono:
proprietà, usufrutto, abitazione, uso.
NOTA: Non sono diritti reali di godimento quelli di: locatari, comodatari, conviventi.
Gli interventi ammessi dall’incentivo Ecobonus sono interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile, che rispettino i requisiti definiti dal Decreto 6 agosto 2020: l’elenco degli interventi è riportato nella tabella sotto, con i relativi massimali.
Sono agevolati interventi di questo tipo effettuati su immobili residenziali E non residenziali, che siano dotati di impianto di climatizzazione invernale (riscaldamento).
Come preannunciato sui nostri canali (che puoi raggiungere da qui), in attuazione della direttiva UE 24.4.2024 n. 1275 (c.d. “Case green”),con la legge di Bilancio 2025, non sono più agevolati interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate a combustibili fossili.
Le spese sostenute dal 1 gennaio 2025 relativamente a questo tipo di interventi non beneficiano di alcun incentivo fiscale.
L’Ecobonus è rivolto a persone fisiche, ma anche a titolari di reddito di impresa, che sostengono le spese per interventi di riqualificazione energetica, che possiedono o detengono (sulla base di un titolo idoneo) l’immobile oggetto di intervento.
Quindi ai proprietari dell’edificio o dell’unità immobiliare, ma anche inquilini o familiari che vi risiedono, e anche imprese e partite IVA, se hanno sostenuto, anche in parte, le spese per l’intervento.
Il massimale di detrazione (attenzione che in questo caso è definita la detrazione massima e non la spesa agevolata) dipende dal tipo di intervento e non è stato oggetto di modifiche da parte della legge di Bilancio 2025. Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva:
Fino a dicembre 2024, le aliquote erano diverse per i diversi interventi – e, in alcuni casi, variavano anche in funzione dei dispositivi specifici installati.
Ora, l’aliquota di detrazione è stata uniformata con quella del Bonus Casa, con le stesse distinzioni:
- Per interventi su abitazioni principali
e spese sostenute da
titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile
-> Aliquota di detrazione 50%
- Per tutti gli altri immobili, residenziali e non,
e / o spese sostenute da soggetti non titolari di diritti reali sull’immobile
-> Aliquota di detrazione 36%
Riportiamo allora delle definizioni utili:
Abitazione principale = Immobile in cui il beneficiario dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Diritto reale di godimento = Facciamo prima a fare l’elenco dei diritti reali di godimento, che sono:
proprietà, usufrutto, abitazione, uso.
NOTA: Non sono diritti reali di godimento quelli di: locatari, comodatari, conviventi.
Gli interventi ammessi dall’incentivo Sismabonus sono interventi di adozione di misure antisismiche, effettuati su immobili residenziali E non residenziali, situati in zone sismiche 1, 2 o 3.
Per brevità del presente articolo, e poiché lo studio TUBI non se ne occupa particolarmente, rimandiamo i dettagli specifici e tecnici della misura ad un eventuale prossimo contenuto(articolo o video) dedicato.
Il massimale di spesa agevolata per questo tipo di interventi è 96.000 € per unità immobiliare.
Ora, l’aliquota di detrazione è stata uniformata con quella del Bonus Casa, con le stesse distinzioni:
- Per interventi su abitazioni principali
e spese sostenute da
titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile
-> Aliquota di detrazione 50%
- Per tutti gli altri immobili, residenziali e non,
e / o spese sostenute da soggetti non titolari di diritti reali sull’immobile
-> Aliquota di detrazione 36%
Le modalità e i limiti di questo bonus sono confermate rispetto a quanto previsto nel 2024. Le riportiamo brevemente per completezza.
Il Bonus Mobili è riferito all’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi con buone prestazioni energetiche (almeno classe A per i forni, classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, classe F per i frigoriferi e i congelatori), destinati a immobili oggetto di ristrutturazione (lavori iniziati non prima del 1 gennaio2024).
Persone fisiche, che possiedono o detengono l’immobile oggetto di intervento, che sono oggetto di interventi di ristrutturazione iniziati non prima del 1 gennaio 2024.
Il massimale di spesa agevolata 5.000 € per unità immobiliare.
Aliquota di detrazione 50%.
La Legge 207/2024, introduce una limitazione alla spesa detraibile complessiva, alla quale possono concorrere quindi le spese per Ecobonus, Bonus Casa, Bonus Mobili e Sismabonus analizzate in questo articolo.
La limitazione si applica esclusivamente alle persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 € – e con alcune eccezioni.
Il calcolo della limitazione dipende dal reddito e dal numero di figli fiscalmente a carico. Potete trovare i dettagli di calcolo nella sezione "approfondimenti" in fondo a questo articolo.
NOTA BENE: il limite si riferisce a detrazioni connesse a oneri e spese sostenuti a partire dal 1 gennaio 2025. Quindi quote di detrazione risultanti da spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 non concorrono al calcolo della detrazione massima.
Per tali spese, quindi, per chi ha un reddito complessivo superiore a 75.000 €, occorre controllare parallelamente due limiti:
Il sistema di calcolo e il controllo parallelo dei due limiti è abbastanza macchinoso e, al momento, non sono definite le modalità operative. Perciò non ci sentiamo di proporre esempi chiarificatori, perché potrebbero rivelarsi, anzi, non corretti e fuorvianti.
Diventa fondamentale rivolgersi a un commercialista o equivalente, per assicurarsi di avere consapevolezza delle proprie spese e detrazioni.
In questo articolo abbiamo ricapitolato e schematizzato le modifiche ai bonus fiscali attualmente disponibili per gli interventi in edilizia, specificamente Ecobonus e Bonus Casa, ma con cenni su Sismabonus e Bonus Mobili.
Ricapitolando, per quanto concerne le aliquote di detrazione per Bonus Casa, Ecobonus e Sismabonus, dal 2025, accertati gli altri requisiti, l’aliquota sarà sempre 36% nei seguenti casi:
Infatti, per le imprese o soggetti diversi dalle persone fisiche, per le quali è disponibile l’Ecobonus e non il Bonus Casa, l’aliquota è sempre 36%.
Un’altra considerazione è che, poiché l’Ecobonus comporta un onere tecnico significativamente maggiore rispetto al Bonus Casa, ci aspettiamo che l’Ecobonus sarà sfruttato quasi esclusivamente dai soggetti e nei casi per cui il Bonus Casa non è attuabile (immobili non residenziali e soggetti diversi dalle persone fisiche).
Data la riduzione di aliquota perla maggior parte dei beneficiari, ci aspettiamo anche che prenderanno maggiore slancio altri tipi di incentivi (es. Conto Termico, Bandi, …).
Speriamo che questo articolo possa essere utile per te.
Di seguito Link per video sullo stesso argomento:
Guarda il video su YouTube cliccando qui
Il nuovo limite massimo è definito per la quota annuale della spesa complessiva detraibile, e viene determinato moltiplicando l’importo “base” di spesa detraibile (nella sua quota annuale) per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico, presenti nel nucleo familiare del contribuente, come da tabella seguente:
NOTA: rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati
NOTA: non rilevano l’eventuale coniuge o altri familiari fiscalmente a carico.
NOTA: Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall’art.16-ter del TUIR: